Centro per l'affido e la solidarietà familiare
Dove Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (AULSS 13) Via Miranese, 16 – Mirano
Quando
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Contatti
tel.041.5795630 fax 041.5795699 e-mail: affidi.mirano@ulss13.ven.it
Descrizione
Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini sopra descritti è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.
Il provvedimento di affido, se consensuale (con il consenso dei genitori), viene proposto dai Servizi Sociali del Comune, disposto con ordinanza del Sindaco e reso esecutivo con provvedimento del giudice Tutelare; se giudiziale (senza il consenso dei genitori) è disposto con Decreto del Tribunale per i Minorenni.
Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare
Dal 2007 è attivo, per tutti i Comuni del Distretto 3 dell’AULSS 3 Serenissima, il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare, servizio dedicato esclusivamente all'affido, che intende essere di supporto a chiunque sia interessato ad intraprendere questo percorso e a chi sta già vivendo questa esperienza. In particolare il Centro svolge attività di promozione e sensibilizzazione, formazione delle famiglie, abbinamento, sostegno durante l'affido, gestione della Banca Dati centralizzata.
Chi può diventare affidatario
Non è necessario essere sposati e non ci sono limiti di età particolari.
Iter
Scheda di conoscenza che viene compilata al momento del primo colloquio. Locandina Affido Familiare
Volantino del CASF-Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare- di Mirano
Tempi
Non preventivabili
Note
Il/I minore/i sono assicurati contro gli infortuni ed eventuali danni causati a terzi. Gli affidatari possono godere dei congedi parentali previsti dalla legge e hanno diritto alla concessione di un contributo come previsto da regolamento comunale.
Normativa di riferimento
L.28.03.2001 n. 149 Modifiche alla Legge 04/03/1983 n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell' affidamento dei minori" nonché al Titolo VIII° del Libro I° del Codice Civile;
Reclami, ricorsi e opposizione
In conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4 della L. 241/90 verso il provvedimento di non concessione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dal ricevimento della comunicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
Link:
https://www.aulss3.veneto.it/Centro-per-laffido-e-la-Solidariet-Familiare-1